La mappa e le restrizioni per zona previste dal nuovo DPCM del 04 novembre 2020 (Aggiornato)

ZONA GIALLA: Molise, Sardegna, Lazio, la Provincia autonoma di Trento e Veneto.

Coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;
Ritorno dell’autocertificazione: uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e salute;
Chiusura dei musei e delle mostre;
Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
Chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio della professione a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
Chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.

Nuovo limite utilizzo contanti

Ancora pochi giorni ed entrerà in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti.
Dal 1° luglio 2020, infatti, la soglia si abbasserà rispetto a quella attuale.

Attualmente, il limite per i pagamenti in contanti è fissato  a 3000 euro, ma a partire dal 1° luglio 2020 scenderà  a 2.000 euro (eccezion fatta per il money transfer, per cui il tetto massimo è già fissato a 1.000 euro). In sostanza, per i pagamenti fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona o azienda, ma dai 2.000 euro in poi è obbligatorio effettuare il pagamento con strumenti tracciabili.

Nel 2021, inoltre, il limite al pagamento in contanti sarà abbassato ulteriormente, a 1000 euro.

DECRETO RILANCIO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITO
D’IMPOSTA PER LOCAZIONI

Il Decreto Rilancio ha previsto diverse misure agevolative in favore delle imprese per alcune delle quali l’Agenzia delle Entrate ha già disposto la relativa disciplina operativa.Oggi parliamo di due delle misure che possono essere di interesse molte aziende che hanno riscontrato un calo di attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento del 10 giugno 2020 ha impartito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio (art. 25).In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta e le relative istruzioni di compilazione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sia una guida operativa che un vademecum illustrativo, pubblicati sul sito internet istituzionale.
A chi spetta il contributo.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese attive alla data di presentazione dell’istanza.
I requisiti.
Il contributo a fondo perduto spetta ai richiedenti a condizione che:
1) nel 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
2) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello/i del mese di aprile 2019. Fanno eccezione a tale regola i soggetti che abbiano avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 e i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). I citati soggetti riceveranno il contributo a prescindere dal calo del fatturato/corrispettivi.
Come richiedere il contributo.
Per richiedere il bonus a fondo perduto dovrà essere compilata elettronicamente una specifica istanza da inviare fra il primo pomeriggio del 15 giugno e il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto 2020. Per la relativa predisposizione si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà compilarla in autonomia ovvero avvalersi degli intermediari già autorizzati al cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche (in genere i commercialisti). L’accesso alla procedura è, come di consueto, consentito attraverso le credenziali Fisco online o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Ogni istanza sarà sottoposta a due controlli, uno formale e l’altro sostanziale i cui esiti saranno comunicati con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Entità del contributo.
Per determinare l’ammontare del contributo spettante è necessario applicare alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 la specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è totalmente escluso da tassazione.
CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI
Per usufruire del credito per le locazioni è stato previsto un meccanismo di attribuzione automatica sulla base delle condizioni prescritte. L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito indicazioni operative per consentire ai contribuenti di usufruire immediatamente del credito di imposta.
Agevolazione.
Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo. L’importo da considerare è quello pagato per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento dell’effettivo pagamento.
Inoltre, nel caso in cui si sia verificata una modifica dei contratti di locazione in essere, al fine di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, per l’importo del credito d’imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate.


Se il pagamento del canone non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito ma sarà rimandato al momento dell’effettivo pagamento. E’possibile, inoltre, cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone anche se al momento le relative modalità non sono state rese note.
A chi spetta.
Il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo spetta a chi svolge attività d’impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore. Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile dato che rileva l’effettivo utilizzo dello stesso nell’ attività.
I requisiti.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
A tal riguardo si precisa che vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva anche i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. Quindi, per verificare la diminuzione vanno conteggiati anche tutti gli aggi/margini fissi in regime speciale Iva e fuori campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La verifica del calo del fatturato va effettuata mese per mese. Quindi può accadere, ad esempio, che il credito di imposta spetti solo per uno dei tre mesi.

Utilizzo del credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può essere ceduto.
La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate come previsto anche per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per dimostrare l’avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari debbano rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.
Per la materiale compensazione del credito d’imposta spettante si deve utilizzare il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando nella sezione Erario il codice tributo “6920”. Il credito è già operativo e si può quindi utilizzare per compensare eventuali tributi da versare.

DECRETO CURA ITALIA 16 MARZO 2020

DI SEGUITO UNA BREVE SINTESI RIEPILOGATIVA DI ALCUNI PUNTI DI MAGGIOR INTERESSE DE DECRETO USCITO IERI 16/03/2020

STOP AI VERSAMENTI F24 PREVISTI PER IL 16 MARZO E SUCCESSIVI SONO AL 31/05/2020. A QUELLA DATA I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE PAGATI IN UN’UNICA SOLUZIONE (31/05/2020) OVVERO RATEIZZATI I 5 RATE.

CASSA INTEGRAZIONE ESTESA ANCHE A TUTTE AZIENDE ANCHE SOTTO I 15 DIPENDENTI. OVVIAMENTE PER I SOGGETTI IN PARI CON I CONTRIBUTI E PREVIA FRUIZIONE DELE FERIE RESIDUE. PRELIMINARMENTE NECESSARIO AUTORIZZAZIONE REGIONE TOSCAN. AD OGGI NON ANORA AVVENUTO.

POSSIBILITA’ DI TRASFORMARE IL 60% DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020 IN CREDITO DI IMPOSTA DA UTILIZZARE PER COMPENSAZIONI.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA E LIBERI PROFESSIONISTI, PREVIA PRESENTAZIONE DI UN AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PERDITA, IN UN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL 21/02/202, DI OLTRE IL 33%DEL PROPRIO FATTURATO RISPETTO ALL’ULTIMO TRIMESTRE 2019.

NON E’ RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELL’ISEE.

SOSPENSIONE DEI PRESTITI RATEALI PER LE PMI CON SCADENZA ANTERIORE AL 30/09/2020 SULLA BASE DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI.

PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI MAGGIOR TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO SINO AL 30/06/2020

QUESTO PRIMO DECRETO LEGGE CONTIENE MISURE RELATIVE ALLE SCADENZE DI MARZO. AD OGGI 17/03/2020 NON E’ STATO ANCORA CONVERTITO IN LEGGE NE’ PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

I NOSTRI UFFICI SONO APERTI
NOI CI SIAMO