DECRETO RILANCIO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITO
D’IMPOSTA PER LOCAZIONI

Il Decreto Rilancio ha previsto diverse misure agevolative in favore delle imprese per alcune delle quali l’Agenzia delle Entrate ha già disposto la relativa disciplina operativa.Oggi parliamo di due delle misure che possono essere di interesse molte aziende che hanno riscontrato un calo di attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento del 10 giugno 2020 ha impartito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio (art. 25).In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta e le relative istruzioni di compilazione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sia una guida operativa che un vademecum illustrativo, pubblicati sul sito internet istituzionale.
A chi spetta il contributo.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese attive alla data di presentazione dell’istanza.
I requisiti.
Il contributo a fondo perduto spetta ai richiedenti a condizione che:
1) nel 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
2) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello/i del mese di aprile 2019. Fanno eccezione a tale regola i soggetti che abbiano avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 e i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). I citati soggetti riceveranno il contributo a prescindere dal calo del fatturato/corrispettivi.
Come richiedere il contributo.
Per richiedere il bonus a fondo perduto dovrà essere compilata elettronicamente una specifica istanza da inviare fra il primo pomeriggio del 15 giugno e il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto 2020. Per la relativa predisposizione si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà compilarla in autonomia ovvero avvalersi degli intermediari già autorizzati al cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche (in genere i commercialisti). L’accesso alla procedura è, come di consueto, consentito attraverso le credenziali Fisco online o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Ogni istanza sarà sottoposta a due controlli, uno formale e l’altro sostanziale i cui esiti saranno comunicati con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Entità del contributo.
Per determinare l’ammontare del contributo spettante è necessario applicare alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 la specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è totalmente escluso da tassazione.
CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI
Per usufruire del credito per le locazioni è stato previsto un meccanismo di attribuzione automatica sulla base delle condizioni prescritte. L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito indicazioni operative per consentire ai contribuenti di usufruire immediatamente del credito di imposta.
Agevolazione.
Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo. L’importo da considerare è quello pagato per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento dell’effettivo pagamento.
Inoltre, nel caso in cui si sia verificata una modifica dei contratti di locazione in essere, al fine di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, per l’importo del credito d’imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate.


Se il pagamento del canone non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito ma sarà rimandato al momento dell’effettivo pagamento. E’possibile, inoltre, cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone anche se al momento le relative modalità non sono state rese note.
A chi spetta.
Il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo spetta a chi svolge attività d’impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore. Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile dato che rileva l’effettivo utilizzo dello stesso nell’ attività.
I requisiti.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
A tal riguardo si precisa che vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva anche i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. Quindi, per verificare la diminuzione vanno conteggiati anche tutti gli aggi/margini fissi in regime speciale Iva e fuori campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La verifica del calo del fatturato va effettuata mese per mese. Quindi può accadere, ad esempio, che il credito di imposta spetti solo per uno dei tre mesi.

Utilizzo del credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può essere ceduto.
La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate come previsto anche per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per dimostrare l’avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari debbano rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.
Per la materiale compensazione del credito d’imposta spettante si deve utilizzare il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando nella sezione Erario il codice tributo “6920”. Il credito è già operativo e si può quindi utilizzare per compensare eventuali tributi da versare.

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